Cass. civ. n. 6882 del 3 luglio 1999

Testo massima n. 1


La disposizione dell'art. 292 c.p.c. nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 317 del 18 giugno 1989, a tenore della quale va notificato, alla controparte rimasta contumace, il verbale in cui dia dato atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati, ha un suo presupposto la circostanza per cui — per l'appunto — la scrittura privata non risultasse indicata in precedenti atti notificati al contumace, laddove invece resta irrilevante il profilo per cui — eventualmente — la scrittura, benché indicata in tali precedenti atti, non fosse stata — in concreto — effettivamente ed immediatamente prodotta nel processo.

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