Art. 292 – Codice di procedura civile – Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36 c.p.c.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale [111 disp. att.].
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione [137 c.p.c.] o comunicazione [136 c.p.c.].
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33116/2024
In tema di misure cautelari reali, non è affetto da nullità il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca non corredato da un'autonoma valutazione del giudice in ordine alla determinazione del profitto del reato, essendo questa imposta, in forza del richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., solo con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal "fumus commissi delicti" e dal "periculum in mora". Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)
Cass. civ. n. 28502/2024
In tema di impugnazioni, l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23400/2024
In tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di "periculum in mora", causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio.
Cass. civ. n. 19751/2024
In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.
Cass. civ. n. 17055/2024
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 16132/2024
In tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non può essere disposta in caso di esigenze investigative prospettate dall'imputato.
Cass. civ. n. 15678/2024
Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).
Cass. civ. n. 12736/2024
L'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevista dall'art. 29 della l. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis, ha natura speciale ed autonoma ex lege, sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.
Cass. civ. n. 7909/2024
Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).
Cass. civ. n. 2246/2024
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 37985/2023
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa.
Cass. civ. n. 36541/2023
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 33344/2023
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione.
Cass. civ. n. 28452/2023
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 25889/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
Cass. civ. n. 18123/2023
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo altresì necessario, a tale scopo, il pagamento al creditore assegnatario da parte del terzo assegnato, fatto estintivo della cui prova - che può essere fornita anche per presunzioni - è gravata la parte che di esso voglia avvalersi.
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Cass. civ. n. 11928/2023
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Cass. civ. n. 5332/2023
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione della misura prospettate nella originaria richiesta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello con cui il pubblico ministero si era limitato a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in ordine alle esigenze cautelari rappresentate nella richiesta, ma non considerate dal giudice per le indagini preliminari).
Cass. civ. n. 5166/2023
Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 4301/2023
In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 3391/2023
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Cass. civ. n. 2064/2023
Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).
Cass. civ. n. 327/2023
domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).
Cass. civ. n. 14980/2022
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l'obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal tribunale, a seguito dell'appello avverso l'iniziale provvedimento reiettivo. (Fattispecie di annullamento di ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l'indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un'autonoma valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 10157/2018
Il principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, non prevedendolo l'art. 292 c.p.c. né l'art. 82, comma 3, disp. att. c.p.c., trova applicazione anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace; pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data. (Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 18/02/2014).
Cass. civ. n. 9538/2018
La norma dell'art 292 cod. proc. civ., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere la inosservanza della citata norma, né è possibile ipotizzare alcuna sua accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova, essendo l'ampliamento del "thema decidendum" comunque escluso dal regime delle preclusioni operante anche nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva "causa petendi" della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2014).
Cass. civ. n. 9527/2018
La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 1434/2018
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 276 del 1997, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità della norma codicistica rispetto a quella speciale e tenuto conto del principio della successione delle leggi nel tempo (secondo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2012).
Cass. civ. n. 19754/2014
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 22/10/2008).
Cass. civ. n. 6571/2013
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 12/03/2009).
Cass. civ. n. 16413/2012
L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c..
Cass. civ. n. 30576/2011
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 13981/2011
In tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.
Cass. civ. n. 7983/2011
Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 c.p.c., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio.(Principio affermato dalla S.C. in tema di impugnazione avverso la sentenza resa dal tribunale sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.l.vo 29 gennaio 2006, n. 5).
Cass. civ. n. 14625/2010
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 7790/2010
L'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda.
Cass. civ. n. 28293/2009
In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Cass. civ. n. 4440/2007
Il provvedimento di integrazione del contraddittorio non rientrando nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace, non deve essere a quest'ultimo notificato. (Fattispecie in tema di procedimento ex art. 11 e 319/80).
Cass. civ. n. 27165/2006
Al fine della valida introduzione nei confronti della parte contumace, di una domanda nuova (o riconvenzionale), che tragga titolo dal medesimo fatto posto a fondamento della domanda principale, non è necessario ricorrere ad un'autonoma citazione, ripetendo la vocatio in ius ma, a norma dell'art 292 primo comma cod proc. civ., è sufficiente notificare la comparsa contenente detta domanda al contumace medesimo, il quale ha l'onere di accertare l'udienza di rinvio senza ulteriori comunicazioni, che sono dovute solo per gli atti tassativamente indicati dal citato art. 292 c.p.c.
Cass. civ. n. 13763/2002
L'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Cass. civ. n. 10411/2002
La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell'art. 292 c.p.c., è dettata nell'esclusivo interesse del contumace stesso, con la conseguenza che l'omessa notifica di uno di questi atti (nel caso di specie: comparsa di intervento) determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest'ultimo e non anche da una delle parti del giudizio.
Cass. civ. n. 13876/2001
L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l'art. 292, comma primo c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 5032/2001
L'ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 47, penultimo comma, c.p.c., non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., con la conseguenza che non sussiste la necessità di notificazione o comunicazione della stessa al contumace.
Cass. civ. n. 574/2001
La norma dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.
Cass. civ. n. 10037/2000
La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell'art. 174, secondo comma, c.p.c., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e pertanto l'omissione di tale comunicazione non vìola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell'art. 74 disp. att. c.p.c., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.
Cass. civ. n. 4523/2000
Dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si desume che, mentre nei casi in cui l'atto riassuntivo del processo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale il contumace deve di esso essere reso edotto — mediante la relativa notificazione — perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda di mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, negli altri casi — tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo — l'atto riassuntivo non va notificato al contumace.
Cass. civ. n. 6882/1999
La disposizione dell'art. 292 c.p.c. nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 317 del 18 giugno 1989, a tenore della quale va notificato, alla controparte rimasta contumace, il verbale in cui dia dato atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati, ha un suo presupposto la circostanza per cui — per l'appunto — la scrittura privata non risultasse indicata in precedenti atti notificati al contumace, laddove invece resta irrilevante il profilo per cui — eventualmente — la scrittura, benché indicata in tali precedenti atti, non fosse stata — in concreto — effettivamente ed immediatamente prodotta nel processo.
Cass. civ. n. 3078/1998
La disposizione di cui all'art. 292 c.p.c. per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 11877/1997
La fissazione di una udienza successiva a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio costituisce esplicazione di un potere dell'ufficio ed è onere del convenuto, che deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, indicata nell'atto di citazione, accertarsi della sorte della causa, non essendo dovuta al convenuto non costituito in giudizio alcuna comunicazione.
Cass. civ. n. 9402/1997
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall'espletamento di essa — assunta e valutata dal giudice — non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall'art. 215 n. 1 c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250 e 6 giugno 1989, n. 317) dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa.
Cass. civ. n. 8160/1997
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma la nullità conseguente alla mancata notifica costituisce oggetto di eccezione riservata allo stesso contumace, o motivo specifico di impugnazione della sentenza da parte sua.
Cass. civ. n. 7980/1997
Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1 c.p.c., è necessario che la scrittura sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.
Cass. civ. n. 7436/1996
Nel caso di intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., nell'ipotesi in cui avendo l'originario convenuto negato di essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio ed abbia indicato un terzo come titolare di tale obbligazione, l'intervento sia stato disposto al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio, la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa non può essere considerata nuova e pertanto non è necessario che la stessa venga notificata allo stesso rimasto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Viceversa la suddetta notifica è necessaria quando la domanda proposta nei confronti del terzo si fondi su un titolo giuridico diverso da quello fatto valere nei confronti dell'originario convenuto, atteso che in tale ipotesi si verifica una mutazione anche oggettiva del rapporto processuale che deve essere necessariamente portata a conoscenza dell'interessato contumace, in assolvimento dell'onere espressamente imposto dalla norma da ultimo citata.
Qualora vengano proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali ed il giudice di primo grado, ancorché gli atti che le contengono non siano stati notificati personalmente al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., le abbia accolte, il giudice dell'appello non può rimettere la causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve annullare i relativi capi della sentenza e decidere nel merito, atteso che il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione e che è privo di rilievo costituzionale.
Cass. civ. n. 11523/1995
La domanda di vendita all'incanto deve ritenersi contenuta in quella di scioglimento della comunione, che implica la richiesta di attuazione dei mezzi previsti dalla legge per realizzare lo scopo, tra i quali vi è la vendita del bene, se indivisibile, ai sensi dell'art. 720 c.c., ed, anche quando sia stata esplicitamente proposta solo in corso di causa, non deve essere, pertanto, notificata al convenuto contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
Cass. civ. n. 10998/1995
Al contumace devono essere notificate le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione e modificazione consentite ex art. 183 c.p.c. delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.
Cass. civ. n. 3037/1995
Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell'art. 292 c.p.c., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, — il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all'uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell'incarto processuale — non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell'art. 293 c.p.c., tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l'originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell'interessato.
Cass. civ. n. 10044/1994
In caso di proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, la parte costituita che su di essa abbia accettato il contraddittorio non è legittimata a far valere la nullità dipendente dalla sua mancata notificazione a parte contumace. (Nella specie la nullità è stata fatta valere in sede di impugnazione dalla parte già costituita in primo grado, mentre l'altra parte, come rilevato dalla Suprema Corte, aveva fatto passare in giudicato, non impugnandola, la sentenza di primo grado, con la quale ai due convenuti, in accoglimento della domanda nuova di carattere possessorio — proposta con mutatio libelli in sostituzione di una precedente domanda petitoria — era stato ordinato l'«arretramento» di una costruzione da loro eseguita in violazione di una veduta il cui possesso era esercitato dagli attori).
Cass. civ. n. 2389/1994
L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c. per i quali è prescritta la notificazione al contumace.
Cass. civ. n. 1296/1993
Ai fini della trascrizione della domanda giudiziale, l'art. 2658 c.c. richiede la presentazione di copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notificazione alla controparte, dalla quale può prescindersi soltanto per quelle domande la cui presentazione è ammessa mediante comparsa depositata in udienza. Ne consegue che, sussistendo, nel caso di contumacia di una delle parti, l'obbligo di notificazione della comparsa di intervento — giacché il contumace deve essere informato della presenza nel processo di una nuova parte, anche se questa non propone domanda autonoma e si limita ad associarsi a quelle proposte da altre parti — deve negarsi validità alla trascrizione della domanda contenuta nella comparsa stessa che non sia stata notificata al contumace.
Cass. civ. n. 7234/1992
Il termine, che a norma dell'art. 292 c.p.c., va fissato per la notificazione di atti al contumace, non ha natura perentoria, sicché la sua omessa indicazione non spiega di per sé effetti invalidanti.
L'art. 292 comma 1, nel disporre che l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio deve essere notificata «personalmente» al contumace, non esige la consegna dell'atto a mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti.
Cass. civ. n. 1515/1992
Ai fini del decorso del termine per l'impugnazione avverso la sentenza nella parte in cui sia stato accertato il diritto di rappresentanza processuale dell'ente costituito in giudizio, non può tenersi conto della notifica effettuata direttamente alla detta parte, anziché al procuratore costituito; in tale ipotesi non trova infatti applicazione la regola dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui la sentenza deve essere notificata alla parte contumace personalmente), atteso che tale norma presuppone una situazione pacifica di contumacia o di nullità della costituzione in giudizio, e non è riferibile ai casi in cui la validità e l'efficacia della costituzione stessa siano oggetto di contestazione.
Cass. civ. n. 6065/1985
La dichiarazione di contumacia ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita, o si è costituita irregolarmente, e perciò l'omissione di tale formalità non comporta la nullità del procedimento e della sentenza, quando siano state rispettate le regole che disciplinano il processo contumaciale, tra cui quelle dell'art. 292 c.p.c. relative alla comunicazione e notificazione di taluni atti al contumace.
Cass. civ. n. 1688/1978
L'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio non deve essere notificata al contumace, quando questi non sia il soggetto chiamato a prestarlo.