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Articolo 292 Codice di procedura civile — Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Articolo 292 Codice di procedura civile — Notificazione e comunicazione di atti al contumace

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [ 36 c.p.c. ] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale [ 111 disp. att. ].

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione [ 137 c.p.c. ] o comunicazione [ 136 c.p.c. ].

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16413/2012

L’ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d’ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l’oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., sussistendo esclusivamente l’obbligo per l’ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell’inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c..

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Cass. civ. n. 30576/2011

L’ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell’art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell’ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall’art. 292 c.p.c., attesa l’anteriorità di tale disposizione rispetto all’altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.

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Cass. civ. n. 13981/2011

In tema di notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

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Cass. civ. n. 7983/2011

Qualora venga disposto un rinvio d’ufficio, nella specie dell’udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all’art. 292 c.p.c., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio.(Principio affermato dalla S.C. in tema di impugnazione avverso la sentenza resa dal tribunale sull’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in fattispecie disciplinata dal regime anteriore al D.Lgs. 29 gennaio 2006, n. 5).

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Cass. civ. n. 14625/2010

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo di quest’ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

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Cass. civ. n. 7790/2010

L’atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest’ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda.

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Cass. civ. n. 28293/2009

In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all’udienza fissata per l’interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

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Cass. civ. n. 4440/2007

Il provvedimento di integrazione del contraddittorio non rientrando nell’elenco degli atti tassativamente indicati dall’articolo 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace, non deve essere a quest’ultimo notificato. (Fattispecie in tema di procedimento ex art. 11 e 319/80).

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Cass. civ. n. 27165/2006

Al fine della valida introduzione nei confronti della parte contumace, di una domanda nuova (o riconvenzionale), che tragga titolo dal medesimo fatto posto a fondamento della domanda principale, non è necessario ricorrere ad un’autonoma citazione, ripetendo la vocatio in ius ma, a norma dell’art 292 primo comma cod proc. civ., è sufficiente notificare la comparsa contenente detta domanda al contumace medesimo, il quale ha l’onere di accertare l’udienza di rinvio senza ulteriori comunicazioni, che sono dovute solo per gli atti tassativamente indicati dal citato art. 292 c.p.c.

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Cass. civ. n. 13763/2002

L’erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell’appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

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Cass. civ. n. 10411/2002

La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell’art. 292 c.p.c., è dettata nell’esclusivo interesse del contumace stesso, con la conseguenza che l’omessa notifica di uno di questi atti (nel caso di specie: comparsa di intervento) determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest’ultimo e non anche da una delle parti del giudizio.

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Cass. civ. n. 13876/2001

L’ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l’art. 292, comma primo c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina violazione del principio del contraddittorio imposto dall’art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace.

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Cass. civ. n. 5032/2001

L’ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza d’ufficio, ex art. 47, penultimo comma, c.p.c., non rientra nell’elenco degli atti tassativamente indicati nell’art. 292 c.p.c., con la conseguenza che non sussiste la necessità di notificazione o comunicazione della stessa al contumace.

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Cass. civ. n. 574/2001

La norma dell’art. 292 c.p.c., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell’esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l’inosservanza dell’obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all’atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.

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Cass. civ. n. 10037/2000

La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell’art. 174, secondo comma, c.p.c., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c., e pertanto l’omissione di tale comunicazione non vìola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell’art. 74 disp. att. c.p.c., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.

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Cass. civ. n. 4523/2000

Dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si desume che, mentre nei casi in cui l’atto riassuntivo del processo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale il contumace deve di esso essere reso edotto — mediante la relativa notificazione — perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda di mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, negli altri casi — tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo — l’atto riassuntivo non va notificato al contumace.

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Cass. civ. n. 6882/1999

La disposizione dell’art. 292 c.p.c. nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 317 del 18 giugno 1989, a tenore della quale va notificato, alla controparte rimasta contumace, il verbale in cui dia dato atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati, ha un suo presupposto la circostanza per cui — per l’appunto — la scrittura privata non risultasse indicata in precedenti atti notificati al contumace, laddove invece resta irrilevante il profilo per cui — eventualmente — la scrittura, benché indicata in tali precedenti atti, non fosse stata — in concreto — effettivamente ed immediatamente prodotta nel processo.

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Cass. civ. n. 3078/1998

La disposizione di cui all’art. 292 c.p.c. per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali va applicata anche alle comparse contenenti l’appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell’appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa.

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Cass. civ. n. 11877/1997

La fissazione di una udienza successiva a quella indicata nell’atto introduttivo del giudizio costituisce esplicazione di un potere dell’ufficio ed è onere del convenuto, che deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza di comparizione, indicata nell’atto di citazione, accertarsi della sorte della causa, non essendo dovuta al convenuto non costituito in giudizio alcuna comunicazione.

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Cass. civ. n. 9402/1997

È manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 292 c.p.c. per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell’ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall’espletamento di essa — assunta e valutata dal giudice — non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall’art. 215 n. 1 c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250 e 6 giugno 1989, n. 317) dell’art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa.

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Cass. civ. n. 8160/1997

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma la nullità conseguente alla mancata notifica costituisce oggetto di eccezione riservata allo stesso contumace, o motivo specifico di impugnazione della sentenza da parte sua.

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Cass. civ. n. 7980/1997

Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall’attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell’art. 215, n. 1 c.p.c., è necessario che la scrittura sia indicata nell’atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell’attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.

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Cass. civ. n. 7436/1996

Nel caso di intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., nell’ipotesi in cui avendo l’originario convenuto negato di essere titolare dell’obbligazione dedotta in giudizio ed abbia indicato un terzo come titolare di tale obbligazione, l’intervento sia stato disposto al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l’atto introduttivo del giudizio, la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa non può essere considerata nuova e pertanto non è necessario che la stessa venga notificata allo stesso rimasto contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c. Viceversa la suddetta notifica è necessaria quando la domanda proposta nei confronti del terzo si fondi su un titolo giuridico diverso da quello fatto valere nei confronti dell’originario convenuto, atteso che in tale ipotesi si verifica una mutazione anche oggettiva del rapporto processuale che deve essere necessariamente portata a conoscenza dell’interessato contumace, in assolvimento dell’onere espressamente imposto dalla norma da ultimo citata.
Qualora vengano proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali ed il giudice di primo grado, ancorché gli atti che le contengono non siano stati notificati personalmente al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c., le abbia accolte, il giudice dell’appello non può rimettere la causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve annullare i relativi capi della sentenza e decidere nel merito, atteso che il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione e che è privo di rilievo costituzionale.

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Cass. civ. n. 11523/1995

La domanda di vendita all’incanto deve ritenersi contenuta in quella di scioglimento della comunione, che implica la richiesta di attuazione dei mezzi previsti dalla legge per realizzare lo scopo, tra i quali vi è la vendita del bene, se indivisibile, ai sensi dell’art. 720 c.c., ed, anche quando sia stata esplicitamente proposta solo in corso di causa, non deve essere, pertanto, notificata al convenuto contumace, ai sensi dell’art. 292 c.p.c.

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Cass. civ. n. 10998/1995

Al contumace devono essere notificate le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione e modificazione consentite ex art. 183 c.p.c. delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.

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Cass. civ. n. 3037/1995

Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell’art. 292 c.p.c., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, — il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all’uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell’incarto processuale — non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell’art. 293 c.p.c., tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l’originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell’interessato.

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Cass. civ. n. 10044/1994

In caso di proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, la parte costituita che su di essa abbia accettato il contraddittorio non è legittimata a far valere la nullità dipendente dalla sua mancata notificazione a parte contumace. (Nella specie la nullità è stata fatta valere in sede di impugnazione dalla parte già costituita in primo grado, mentre l’altra parte, come rilevato dalla Suprema Corte, aveva fatto passare in giudicato, non impugnandola, la sentenza di primo grado, con la quale ai due convenuti, in accoglimento della domanda nuova di carattere possessorio — proposta con mutatio libelli in sostituzione di una precedente domanda petitoria — era stato ordinato l’«arretramento» di una costruzione da loro eseguita in violazione di una veduta il cui possesso era esercitato dagli attori).

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Cass. civ. n. 2389/1994

L’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l’evento interruttivo, deve essere notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza alle parti costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’art. 292 c.p.c. per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

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Cass. civ. n. 1296/1993

Ai fini della trascrizione della domanda giudiziale, l’art. 2658 c.c. richiede la presentazione di copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notificazione alla controparte, dalla quale può prescindersi soltanto per quelle domande la cui presentazione è ammessa mediante comparsa depositata in udienza. Ne consegue che, sussistendo, nel caso di contumacia di una delle parti, l’obbligo di notificazione della comparsa di intervento — giacché il contumace deve essere informato della presenza nel processo di una nuova parte, anche se questa non propone domanda autonoma e si limita ad associarsi a quelle proposte da altre parti — deve negarsi validità alla trascrizione della domanda contenuta nella comparsa stessa che non sia stata notificata al contumace.

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Cass. civ. n. 7234/1992

Il termine, che a norma dell’art. 292 c.p.c., va fissato per la notificazione di atti al contumace, non ha natura perentoria, sicché la sua omessa indicazione non spiega di per sé effetti invalidanti.
L’art. 292 comma 1, nel disporre che l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio deve essere notificata «personalmente» al contumace, non esige la consegna dell’atto a mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti.

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Cass. civ. n. 1515/1992

Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione avverso la sentenza nella parte in cui sia stato accertato il diritto di rappresentanza processuale dell’ente costituito in giudizio, non può tenersi conto della notifica effettuata direttamente alla detta parte, anziché al procuratore costituito; in tale ipotesi non trova infatti applicazione la regola dell’art. 292, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui la sentenza deve essere notificata alla parte contumace personalmente), atteso che tale norma presuppone una situazione pacifica di contumacia o di nullità della costituzione in giudizio, e non è riferibile ai casi in cui la validità e l’efficacia della costituzione stessa siano oggetto di contestazione.

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Cass. civ. n. 6065/1985

La dichiarazione di contumacia ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita, o si è costituita irregolarmente, e perciò l’omissione di tale formalità non comporta la nullità del procedimento e della sentenza, quando siano state rispettate le regole che disciplinano il processo contumaciale, tra cui quelle dell’art. 292 c.p.c. relative alla comunicazione e notificazione di taluni atti al contumace.

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Cass. civ. n. 1688/1978

L’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio non deve essere notificata al contumace, quando questi non sia il soggetto chiamato a prestarlo.

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