Art. 292 – Codice di procedura civile – Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36 c.p.c.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale [111 disp. att.].
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione [137 c.p.c.] o comunicazione [136 c.p.c.].
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 2246/2024
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 36541/2023
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 28452/2023
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 25889/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
Cass. civ. n. 5166/2023
Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 3391/2023
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Cass. civ. n. 327/2023
domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).
Cass. civ. n. 9527/2018
La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 9538/2018
La norma dell'art 292 cod. proc. civ., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere la inosservanza della citata norma, né è possibile ipotizzare alcuna sua accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova, essendo l'ampliamento del "thema decidendum" comunque escluso dal regime delle preclusioni operante anche nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva "causa petendi" della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2014).
Cass. civ. n. 1434/2018
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 276 del 1997, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità della norma codicistica rispetto a quella speciale e tenuto conto del principio della successione delle leggi nel tempo (secondo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale con la n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2012).
Cass. civ. n. 10157/2018
Il principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, non prevedendolo l'art. 292 c.p.c. né l'art. 82, comma 3, disp. att. c.p.c., trova applicazione anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace; pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data. (Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 18/02/2014).
Cass. civ. n. 19754/2014
L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 22/10/2008).
Cass. civ. n. 6571/2013
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 12/03/2009).
Cass. civ. n. 16413/2012
L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c..
Cass. civ. n. 30576/2011
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 13981/2011
In tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.
Cass. civ. n. 7983/2011
Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 c.p.c., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio.(Principio affermato dalla S.C. in tema di impugnazione avverso la sentenza resa dal tribunale sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.l.vo 29 gennaio 2006, n. 5).
Cass. civ. n. 14625/2010
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 7790/2010
L'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda.
Cass. civ. n. 28293/2009
In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Cass. civ. n. 4440/2007
Il provvedimento di integrazione del contraddittorio non rientrando nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace, non deve essere a quest'ultimo notificato. (Fattispecie in tema di procedimento ex art. 11 e 319/80).
Cass. civ. n. 27165/2006
Al fine della valida introduzione nei confronti della parte contumace, di una domanda nuova (o riconvenzionale), che tragga titolo dal medesimo fatto posto a fondamento della domanda principale, non è necessario ricorrere ad un'autonoma citazione, ripetendo la vocatio in ius ma, a norma dell'art 292 primo comma cod proc. civ., è sufficiente notificare la comparsa contenente detta domanda al contumace medesimo, il quale ha l'onere di accertare l'udienza di rinvio senza ulteriori comunicazioni, che sono dovute solo per gli atti tassativamente indicati dal citato art. 292 c.p.c.
Cass. civ. n. 13763/2002
L'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
Cass. civ. n. 10411/2002
La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell'art. 292 c.p.c., è dettata nell'esclusivo interesse del contumace stesso, con la conseguenza che l'omessa notifica di uno di questi atti (nel caso di specie: comparsa di intervento) determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest'ultimo e non anche da una delle parti del giudizio.
Cass. civ. n. 13876/2001
L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l'art. 292, comma primo c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 5032/2001
L'ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 47, penultimo comma, c.p.c., non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., con la conseguenza che non sussiste la necessità di notificazione o comunicazione della stessa al contumace.
Cass. civ. n. 574/2001
La norma dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.
Cass. civ. n. 10037/2000
La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell'art. 174, secondo comma, c.p.c., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e pertanto l'omissione di tale comunicazione non vìola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell'art. 74 disp. att. c.p.c., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.
Cass. civ. n. 4523/2000
Dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si desume che, mentre nei casi in cui l'atto riassuntivo del processo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale il contumace deve di esso essere reso edotto — mediante la relativa notificazione — perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda di mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, negli altri casi — tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo — l'atto riassuntivo non va notificato al contumace.
Cass. civ. n. 6882/1999
La disposizione dell'art. 292 c.p.c. nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 317 del 18 giugno 1989, a tenore della quale va notificato, alla controparte rimasta contumace, il verbale in cui dia dato atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati, ha un suo presupposto la circostanza per cui — per l'appunto — la scrittura privata non risultasse indicata in precedenti atti notificati al contumace, laddove invece resta irrilevante il profilo per cui — eventualmente — la scrittura, benché indicata in tali precedenti atti, non fosse stata — in concreto — effettivamente ed immediatamente prodotta nel processo.
Cass. civ. n. 3078/1998
La disposizione di cui all'art. 292 c.p.c. per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 11877/1997
La fissazione di una udienza successiva a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio costituisce esplicazione di un potere dell'ufficio ed è onere del convenuto, che deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, indicata nell'atto di citazione, accertarsi della sorte della causa, non essendo dovuta al convenuto non costituito in giudizio alcuna comunicazione.
Cass. civ. n. 9402/1997
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall'espletamento di essa — assunta e valutata dal giudice — non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall'art. 215 n. 1 c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250 e 6 giugno 1989, n. 317) dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa.
Cass. civ. n. 8160/1997
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma la nullità conseguente alla mancata notifica costituisce oggetto di eccezione riservata allo stesso contumace, o motivo specifico di impugnazione della sentenza da parte sua.
Cass. civ. n. 7980/1997
Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1 c.p.c., è necessario che la scrittura sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.
Cass. civ. n. 7436/1996
Nel caso di intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., nell'ipotesi in cui avendo l'originario convenuto negato di essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio ed abbia indicato un terzo come titolare di tale obbligazione, l'intervento sia stato disposto al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio, la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa non può essere considerata nuova e pertanto non è necessario che la stessa venga notificata allo stesso rimasto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Viceversa la suddetta notifica è necessaria quando la domanda proposta nei confronti del terzo si fondi su un titolo giuridico diverso da quello fatto valere nei confronti dell'originario convenuto, atteso che in tale ipotesi si verifica una mutazione anche oggettiva del rapporto processuale che deve essere necessariamente portata a conoscenza dell'interessato contumace, in assolvimento dell'onere espressamente imposto dalla norma da ultimo citata.
Cass. civ. n. 11523/1995
La domanda di vendita all'incanto deve ritenersi contenuta in quella di scioglimento della comunione, che implica la richiesta di attuazione dei mezzi previsti dalla legge per realizzare lo scopo, tra i quali vi è la vendita del bene, se indivisibile, ai sensi dell'art. 720 c.c., ed, anche quando sia stata esplicitamente proposta solo in corso di causa, non deve essere, pertanto, notificata al convenuto contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c.