Cass. civ. n. 30576 del 30 dicembre 2011

Testo massima n. 1


L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi