Cass. pen. n. 29157 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca - Diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale rispetto a quella indicata nella proposta - Violazione del principio di correlazione - Condizioni.


In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non si configura la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora l'ablazione, richiesta per la pericolosità qualificata del proposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, sia disposta per la sua ritenuta pericolosità generica ex art. 1, lett. b), stesso decreto, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in merito all'abitualità della commissione di delitti idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo, o comunque significativamente rilevante, del proposto, nonché in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità, alla riconducibilità degli acquisti a tale periodo ed alla commissione di reati fonte di profitti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8038 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

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