Cass. pen. n. 29160 del 05 luglio 2024

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa estintiva "riparatoria" di cui all'art. 162-ter, cod. pen. - Sopravvenuta procedibilità a querela del reato - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.


La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 39304 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 162 ter
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE