Cass. civ. n. 842 del 28 gennaio 1998
Testo massima n. 1
La morte della parte prima della sua costituzione in giudizio produce ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (applicabile anche in appello ex art. 359 stesso codice) l'automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti ed il giudice, con la conseguenza che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l'evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita e vanno considerati nulli.
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