Art. 299 – Codice di procedura civile – Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis [125 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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