Art. 299 – Codice di procedura civile – Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis [125 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25852/2024
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).
Cass. civ. n. 25230/2024
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Cass. civ. n. 24558/2024
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
Cass. civ. n. 17470/2024
In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.
Cass. civ. n. 13777/2024
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Cass. civ. n. 10240/2024
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quella richiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazione del vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo.
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 6642/2024
In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 6597/2024
In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, per la natura devolutiva del gravame, è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall'appellante, oltre che di quanto deciso con il provvedimento gravato, sicché non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere la propria cognizione "ex officio" a questioni non esaminate dal giudice "a quo", salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado. (Fattispecie relativa ad appello avverso l'ordinanza di rigetto di istanza di dissequestro e restituzione di somme, avanzata dalla difesa di indagato per il delitto di usura, in cui era stata dedotta, per la prima volta avanti al giudice del gravame, la questione dell'inutilizzabilità di intercettazioni eseguite nel corso del procedimento, in quanto autorizzate in relazione a diverso delitto).
Cass. civ. n. 2439/2024
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).
Cass. civ. n. 42352/2023
In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.
Cass. civ. n. 34814/2023
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
Cass. civ. n. 30254/2023
La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, ove rilevante ai fini del computo dei termini di fase della misura cautelare in atto, non ha effetto retroattivo, anche se favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, intervenuto nelle more del giudizio abbreviato, che aveva fatto retroagire alla fase delle indagini preliminari, già esaurita, gli effetti favorevoli della decisione della Cassazione in ordine alla riqualificazione del fatto).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 15403/2023
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.
Cass. civ. n. 8835/2023
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 3391/2023
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Cass. civ. n. 2536/2023
In tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite.
Cass. civ. n. 190/2022
Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).
Cass. civ. n. 15911/2021
In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017).
Cass. civ. n. 22014/2020
Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la societa` stessa della capacita` di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa; legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/02/2011).
Cass. civ. n. 15031/2016
Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.
Cass. civ. n. 15724/2015
Il principio dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Rigetta, App. Torino, 18/01/2011).
Cass. civ. n. 25275/2014
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. (Cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 24/11/2011).
Cass. civ. n. 24993/2014
La notificazione dell'atto di appello presso il procuratore della parte deceduta nelle more del termine per proporre impugnazione è nulla se, prima della scadenza del predetto termine e anteriormente alla impugnazione medesima, gli eredi della parte defunta abbiano notificato alla controparte atto di precetto per l'esecuzione della sentenza oggetto di gravame, poiché con tale notifica deve ritenersi venuta meno la "fictio iuris" dell'ultrattività del mandato difensivo in capo al procuratore della parte defunta. (Cassa e decide nel merito, Trib. Napoli, 26/02/2010).
Cass. civ. n. 15295/2014
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Cass. civ. n. 21517/2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Cass. civ. n. 18351/2013
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.
Cass. civ. n. 2433/2011
Per il disposto degli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. la morte della parte (avvenuta tra l'emissione della sentenza non definitiva e l'udienza di prosecuzione del giudizio) non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi (i figli, già costituiti in giudizio in sostituzione della madre, deceduta anteriormente) dichiarino con apposito atto ex art. 300 c.p.c. di voler continuare il processo anche in sostituzione dell'altro genitore deceduto. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove (come nella specie è avvenuto) si proceda (oltre che ad una notifica, non dovuta, nei confronti della parte deceduta) alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite, senza alcun richiamo o specificazione della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori, dal momento che tale obbligo non può ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 23042/2009
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della L. 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Cass. civ. n. 12483/2007
Poiché, in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell'ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall'art. 299 cit.
Cass. civ. n. 16020/2004
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dovendosi altresì escludere — a causa dell'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi — che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c.
Cass. civ. n. 15735/2004
I «rappresentanti legali» la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività.
Cass. civ. n. 8988/2003
L'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione, da cui può derivare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 307 dello stesso codice), opera anche in appello e pure nei processi nei quali l'altra parte non si sia costituita in giudizio.
Cass. civ. n. 10569/2002
Quando il mandato al difensore sia stato conferito contestualmente da più parti, la circostanza della morte di una di esse prima della costituzione in giudizio estingue il mandato solo nei confronti di quest'ultima, conservando, invece, la sua validità rispetto alle altre parti conferenti.
Cass. civ. n. 3661/2001
Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l'impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; né il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.
Cass. civ. n. 1646/2001
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo a mezzo del suo legale rappresentante, se non dichiarato o notificato formalmente dal difensore a norma dell'art. 300 c.p.c. è privo di incidenza sul corso del processo che può proseguire regolarmente nei confronti del rappresentante, al quale, pertanto, vengono notificate le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate nelle diverse fasi del giudizio.
Cass. civ. n. 721/2001
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).
Cass. civ. n. 7710/2000
La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo, che sia stato proseguito per impulso di una delle parti nel rispetto del contraddittorio con le altre. In tal caso si configura, a seguito dell'omessa fissazione dell'udienza per il prosieguo, una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella prevista dall'art. 289 c.p.c. (che prevede l'integrazione ad istanza di parte dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali), con il conseguente onere della parte di richiedere al giudice l'integrazione del provvedimento con la fissazione dell'udienza di prosecuzione della causa.
Cass. civ. n. 8670/1999
La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della vocatio in ius e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste.
Cass. civ. n. 12198/1998
Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.
Cass. civ. n. 11788/1998
In tema di interruzione del processo, la morte della parte appellata verificatasi dopo la prima udienza di trattazione, ma prima della precisazione delle conclusioni, e senza che la parte stessa risulti costituita, non comporta l'interruzione automatica del processo ex art. 299 c.p.c. (norma applicabile solo nel caso di morte verificatasi in pendenza del termine di costituzione, e, dunque, prima che la costituzione stessa avvenga, in cancelleria ovvero dinanzi all'istruttore), rivelando, per converso, l'evento morte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., soltanto se esso risulti notificato o certificato dalla relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui al precedente art. 292, e senza che spieghi influenza la eventuale mancanza (come nella specie) di una formale dichiarazione di contumacia della parte poi deceduta.
Cass. civ. n. 842/1998
La morte della parte prima della sua costituzione in giudizio produce ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (applicabile anche in appello ex art. 359 stesso codice) l'automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che di tale evento abbiano le parti ed il giudice, con la conseguenza che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l'evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita e vanno considerati nulli.
Cass. civ. n. 6915/1997
Il provvedimento che dichiara l'interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all'estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente è inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale dichiara interrotto il processo.
Cass. civ. n. 8498/1996
In caso di successore a titolo universale che intervenga prima del momento che determina l'instaurazione del processo — e cioè della notifica della domanda giudiziale, non surrogabile dalla consegna della citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica — non si verifica interruzione del processo, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto, né la costituzione volontaria del soggetto succeduto a quello estinto vale a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza. (Nella specie, la domanda era stata proposta dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, ancora esistente al momento della richiesta della notifica, ma non più alla data della notifica della citazione, essendo iniziata la gestione dell'Ente Ferrovie dello Stato ex art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ente il quale si era costituito in giudizio).
Cass. civ. n. 12172/1995
L'ordinanza di interruzione del processo emessa all'udienza collegiale nelle forme del mero provvedimento presidenziale in luogo dell'ordinanza collegiale, è viziata da mera irregolarità, poiché il vizio di costituzione del giudice, che è deducibile come motivo di gravame, è ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti istruttori, che sono sempre modificabili e revocabili dal giudice che li ha emessi. Ne consegue che l'ordinanza di interruzione del processo è viziata da nullità solo se l'interruzione sia stata pronunciata fuori dei casi previsti dalla legge, essendo irrilevante la forma adottata per la sua emanazione.
Cass. civ. n. 8584/1994
La morte del legale rappresentante di un ente munito di personalità giuridica non comporta l'interruzione del processo, poiché il concetto di rappresentanza legale, richiamato dall'art. 299 c.p.c., si riferisce soltanto alla rappresentanza dei soggetti incapaci, mentre gli amministratori od i liquidatori di enti muniti di personalità giuridica sono mandatari dell'ente medesimo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro.
Cass. civ. n. 995/1994
La morte della parte sopraggiunta prima della notificazione ad essa dell'atto di riassunzione dinanzi al giudice di rinvio, determina ipso iure a norma dell'art. 299 c.p.c. l'interruzione del processo, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di rinvio, nonostante detta interruzione automatica conseguente al decesso della parte prima della sua mancata costituzione, è affetta — al pari di ogni altro atto processuale — da nullità insanabile.
Cass. civ. n. 7688/1993
In caso di morte del rappresentato avvenuta anteriormente all'introduzione del giudizio da parte del rappresentante, ignaro dell'evento, non è invocabile il principio dell'ultrattività del mandato, il quale esplica la sua efficacia con riguardo al rapporto giuridico sostanziale, ma non con riguardo a quello processuale, che non può venire ad esistenza se manca uno dei soggetti che devono esserne titolari.
Cass. civ. n. 6107/1985
La cessazione della rappresentanza, prevista dall'art. 299 del codice di procedura civile come causa interruttiva del processo riguarda esclusivamente l'ipotesi di rappresentanza legale, conferita direttamente da una disposizione di legge e, quindi, non è riferibile alla rappresentanza volontaria, nascente da mandato. In tal caso la costituzione in giudizio per mezzo di rappresentante non osta a che la qualità di parte e la legittimazione primaria sostanziale e processuale spettino al mandante rappresentato, con la conseguenza che l'estinzione del mandato, se fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita, né sulla validità ed efficacia della procura ad litem originariamente conferita al difensore dal mandatario.
Cass. civ. n. 2148/1983
Ai fini dell'interruzione del processo, il concetto di «rappresentanza legale», di cui all'art. 299 c.p.c., è riferibile soltanto alla rappresentanza dei «soggetti incapaci», mentre gli amministratori ed i liquidatori delle società non sono rappresentanti di un «soggetto incapace», bensì mandatari (rappresentanti volontari) dell'ente collettivo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale della società, sia nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza della società dall'amministratore al liquidatore, ancorché la scelta di tale incarico sia caduta eventualmente su persona diversa dall'amministratore e l'attività del nuovo amministratore debba necessariamente rivolgersi a scopi sociali diversi e più limitati.