Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3661 del 14 marzo 2001

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3661 del 14 marzo 2001

Testo massima n. 1

Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio [ nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento ] della parte cui sia stata notificata l’impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell’art. 299 c.p.c., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; né il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all’art. 300 c.p.c., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l’estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze