Cass. civ. n. 3661 del 14 marzo 2001
Testo massima n. 1
Se, prima della costituzione in appello, sopravviene la perdita della capacità di stare in giudizio (nella specie: per intervenuta dichiarazione di fallimento) della parte cui sia stata notificata l'impugnazione, il processo è automaticamente interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c., applicabile anche in appello ex art. 359 dello stesso codice; né il procuratore della medesima parte è abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c., atteso che detta perdita di capacità produce altresì l'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi.
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