Cass. civ. n. 2148 del 26 marzo 1983

Testo massima n. 1


Ai fini dell'interruzione del processo, il concetto di «rappresentanza legale», di cui all'art. 299 c.p.c., è riferibile soltanto alla rappresentanza dei «soggetti incapaci», mentre gli amministratori ed i liquidatori delle società non sono rappresentanti di un «soggetto incapace», bensì mandatari (rappresentanti volontari) dell'ente collettivo, in conformità di tutta la struttura e della disciplina legale del rapporto che li lega a questo, sicché è privo di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale della società, sia nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza della società dall'amministratore al liquidatore, ancorché la scelta di tale incarico sia caduta eventualmente su persona diversa dall'amministratore e l'attività del nuovo amministratore debba necessariamente rivolgersi a scopi sociali diversi e più limitati.

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