Cass. pen. n. 29185 del 05 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Deposito unitamente all'appello sottoscritto e trasmesso via PEC dal difensore - Valore di autenticazione della firma dell'imputato - Sussistenza - Ragioni.


In tema di impugnazioni, il deposito dell'elezione di domicilio a norma dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., avvenuto unitamente alla proposizione dell'appello, trasmesso a mezzo PEC dal difensore, rende tale elezione parte integrante dell'atto di gravame, sicché l'autenticazione della firma apposta dall'imputato deve intendersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello da parte del difensore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13813 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 3
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3 com. 8

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