Cass. civ. n. 16020 del 17 agosto 2004

Testo massima n. 1


L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione, dovendosi altresì escludere — a causa dell'estinzione del mandato, ancorché originariamente conferito per entrambi i gradi — che il procuratore della parte deceduta sia abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c.

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