Cass. civ. n. 8988 del 5 giugno 2003

Testo massima n. 1


In tema di interruzione del processo per morte della parte prima della costituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c., l'onere di provare che la conoscenza dell'evento interruttivo si sia avuta non contestualmente all'evento, ma successivamente, sì da restare impedita la riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal fatto interruttivo, incombe sugli eredi in riassunzione, e non sulla controparte che eccepisce l'estinzione del processo, giacché la mancata contestuale conoscenza del fatto interruttivo costituisce una controeccezione ostativa al verificarsi dell'estinzione.

Testo massima n. 2


L'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. per morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione, da cui può derivare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c. (in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 307 dello stesso codice), opera anche in appello e pure nei processi nei quali l'altra parte non si sia costituita in giudizio.

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