Cass. pen. n. 29192 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Condizioni economiche disagiate dell'imputato - Ammissibilità - Ragioni.


La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13845 del 2008

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

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