Cass. civ. n. 2922 del 31 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione


integrativa - Termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio - Decorrenza con riguardo alla parte modificata - Dalla dichiarazione emendativa - Fondamento. In tema di dichiarazione dei redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presentando una dichiarazione integrativa, da quest'ultima, e non da quella "originaria", deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Ufficio, poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31729 del 2018

Normativa correlata

DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

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