Cass. pen. n. 29921 del 22 agosto 2002

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 2 c.p., l'espressione “mezzo insidioso” indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa. (Fattispecie in tema di lesioni personali volontarie, procurate appiccando il fuoco allo zerbino di ingresso dell'abitazione della vittima).

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