Art. 577 – Codice penale – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
1) contro l'ascendente o il discendente [540 75] anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) col mezzo di sostanze venefiche , ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [291], o contro un affine [78] in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20870/2025
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per l'omicidio del coniuge non divorziato la pena predeterminata dell'ergastolo pur quando sia acquisita la prova della sostanziale cessazione del vincolo coniugale, non essendo irragionevole né arbitraria, ma rientrando in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, la disparità di trattamento rispetto all'omicidio, punito con pena temporanea, che sia commesso in danno dell'altra parte dell'unione civile ovvero in danno di persona legata al colpevole da stabile convivenza o da relazione affettiva, ove le stesse siano cessate.
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 13314/2024
La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima.
Cass. civ. n. 3868/2024
In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. (Fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione).
Cass. civ. n. 49704/2023
In tema di premeditazione, il mandato a uccidere affidato dal soggetto apicale di un'associazione mafiosa a taluni affiliati, con delega all'organizzazione del delitto e alla scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione, ove non sia modificato nel tempo l'ordine impartito, è idoneo a integrare gli elementi costitutivi - cronologico e ideologico - della circostanza aggravante. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, desunta da una catena di deleghe, aventi ad oggetto il mandato a uccidere, incompatibili con l'occasionalità e l'immediatezza dell'omicidio).
Cass. civ. n. 10897/2023
La declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.
Cass. civ. n. 3686/2023
L'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona legata all'agente da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente trova applicazione nel caso in cui sussista, in concreto, tra i soggetti una prossimità affettiva e una duratura comunanza di vita, con legami di reciproca assistenza e protezione o, comunque, una stabile condivisione dell'abitazione, non dovendo necessariamente ricorrere l'ipotesi disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Cass. civ. n. 12040/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 4, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena dell'ergastolo indifferentemente, nel caso in cui sussistano una sola o entrambe le circostanze previste dall'art. 61, nn. 1 e 4, cod. pen., trattandosi, in relazione al primo profilo, di una ragionevole scelta di politica criminale, giustificata dalla possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio con il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. e dovendosi ritenere, quanto al secondo, la compatibilità dell'ergastolo con lo scopo rieducativo della pena per effetto della possibilità di accedere alla liberazione condizionale in base all'art. 176, comma terzo, cod. pen.
Cass. civ. n. 39762/2021
In tema di omicidio, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso, al pari di quella dell'uso di sostanze venefiche, ricorre soltanto quando esso provochi direttamente la morte e non anche quando costituisca una mera modalità dell'azione. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nella somministrazione di cloroformio in quantità letale, versato direttamente nella bocca della vittima in condizioni di semi-incoscienza e mediante ripetuta pressione di uno straccio intriso di sostanza narcotizzante sul viso della stessa, in modo da determinarne la morte per soffocamento a causa dell'ostruzione chimica delle vie respiratorie).
Cass. civ. n. 29013/2021
La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione è compatibile con il dolo alternativo.
Cass. civ. n. 42576/2015
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato.
Cass. civ. n. 19974/2013
Non osta alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo. (Fattispecie in cui l'omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riallacciare il rapporto di convivenza con il reo).
Cass. civ. n. 47250/2011
In tema di omicidio volontario, non è sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza della predisposizione di un agguato, perché quest'ultima attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante.
Cass. civ. n. 12875/2009
La circostanza aggravante della premeditazione, che implica l'esistenza del dolo intenzionale, non è applicabile al concorrente chiamato a rispondere di un reato diverso da quello voluto, la cui condotta in riguardo al reato diverso non può essere qualificata dal dolo, neppure nella forma meno intensa del dolo eventuale.
Cass. civ. n. 337/2009
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica ) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica ).
Cass. civ. n. 7766/2008
Il dolo «condizionato» è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento.
Cass. civ. n. 8121/2007
Rientra nella competenza del giudice di pace il reato di lesioni personali (art. 582, comma secondo, c.p.), sia o meno aggravato ai sensi dell'art. 577, comma secondo, c.p. (fatto commesso in danno del coniuge); tale circostanza non può, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia, come nella specie, convivente more uxorio ed il trattamento sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. b) D.L.vo n. 274 del 2000 che, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l) c.p.p., può essere, sussistendone i presupposti, rideterminato dalla stessa Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 7970/2007
In tema di omicidio volontario, per la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione, riconosciuta dal giudice di merito, in riferimento ad un duplice tentato omicidio, posto in essere da partecipi di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, per il movente dei delitti, l'anticipata manifestazione del proposito criminoso, la ricerca dell'occasione favorevole, l'accurata preparazione dell'agguato).
Cass. civ. n. 42462/2006
Ai fini della configurabilità dell'aggravante del rapporto di «coniugio», prevista dall'art. 577 c.p., anche in relazione all'art. 585 stesso codice, è ininfluente l'eventuale sussistenza del regime di separazione legale fra i due coniugi, regime che attenua il complesso degli obblighi nascenti dal matrimonio, eliminando seguentemente quello della coabitazione, ma non toglie lo status di coniuge, con i corrispondenti obblighi personali e permanenti che lo costituiscono, status che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio.
Cass. civ. n. 21956/2005
I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono ove la decisione di uccidere sia stata adottata senza la specifica individuazione dei vari bersagli e senza l'accurata organizzazione delle varie aggressioni.
Cass. civ. n. 24733/2004
In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa.
Cass. civ. n. 15023/2004
Ai limitati fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'omicidio prevista dall'art. 577 n. 1 c.p. (fatto commesso contro l'ascendente o il discendente), la filiazione naturale della vittima — equiparata a quella legittima, ai sensi dell'art. 540, comma primo, c.p. — può essere accertata anche in contrasto con lo status di figlio legittimo formalmente spettante alla stessa vittima, nulla rilevando in contrario che il comma secondo del citato art. 540 preveda che anche in sede penale il rapporto di filiazione illegittima sia stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile.
Cass. civ. n. 29921/2002
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 2 c.p., l'espressione “mezzo insidioso” indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa. (Fattispecie in tema di lesioni personali volontarie, procurate appiccando il fuoco allo zerbino di ingresso dell'abitazione della vittima).
Cass. civ. n. 8346/1997
In materia di valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti (art. 118 c.p.), la premeditazione (che attiene all'intensità del dolo sotto il profilo del perdurare nel tempo, all'interno del soggetto, di una risoluzione criminosa irrevocabile) può essere estesa al coimputato — che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva — solo qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori.
Cass. civ. n. 1411/1997
È configurabile la circostanza aggravante del motivo futile nel caso di un omicidio commesso come reazione immediata anche ad espressioni minacciose provenienti dalla vittima quando tali espressioni, per il contesto nel quale vengono formulate e per la personalità del soggetto dal quale provengono, non presentino, ictu oculi, alcuna reale efficacia intimidatrice ma si appalesino piuttosto come manifestazione meramente verbale di generica ostilità, quale facilmente verificabile - come nella specie - nel corso di banali e occasionali litigi.
Cass. civ. n. 7627/1996
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della persistente previsione dell'ergastolo da parte dell'art. 577 c.p. per talune ipotesi di omicidio aggravato nonostante che la stessa pena risulti contemplata dall'art. 576 stesso codice per altre ipotesi di omicidio aggravato, relativamente alle quali originariamente era prevista la pena di morte. Invero in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre: pertanto, fatti salvi i casi di assoluta arbitrarietà, l'equiparazione quoad poenam sfugge ad ogni censura di legittimità.
Cass. civ. n. 7034/1996
In tema di aggravanti costituisce motivo futile la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta antigiuridica. Ne consegue che la peculiare caratteristica del motivo futile, il quale non attiene alla sfera intellettiva o volitiva, bensì a quella morale, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l'azione delittuosa, che suscita un senso di riprovazione da parte della generalità delle persone tra cui vive ed agisce il soggetto attivo del reato. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione in relazione all'omicidio di un sindaco ad opera di un soggetto in età avanzata - e che aveva trascorso oltre trenta anni in carcere - ritenendo che questi, a seguito di provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'amministrazione comunale, tra cui l'interruzione dell'erogazione di un sussidio e due ingiunzioni di pagamento del canone relativo all'acqua consumata, avesse agito perché mosso non da motivazioni futili o banali ed inconsistenti secondo la coscienza collettiva, bensì dal timore di perdere beni per lui indispensabili per motivi da riportarsi, secondo la sua distorta valutazione, al sindaco).
Cass. civ. n. 3082/1996
In tema di omicidio (art. 575 c.p.), va affermata la distinzione tra mera preordinazione del delitto — intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente — e premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.) — intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida — del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine.
Cass. civ. n. 1910/1996
Non osta alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il soggetto agente condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto atto a porre in crisi la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo: indispensabile è che quest'ultimo abbia preso una decisione preventiva caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur ipotizzando che uno specifico avvenimento possa annullare il programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l'esito finale, già perfetto nelle sue caratteristiche penalmente rilevanti.
Cass. civ. n. 1357/1996
La premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione. (Fattispecie di lesioni volontarie gravi, nella quale la determinazione delittuosa è insorta in maniera repentina ed estemporanea, a seguito del casuale incrociarsi di notte delle autovetture dell'aggressore e della vittima, tra i quali esistevano ragioni di contrasto, nonché del successivo arresto e scatenarsi dell'aggressione).
Cass. civ. n. 12787/1995
In tema di omicidio premeditato, il nesso tra elemento psicologico ed elemento cronologico può esistere anche se la preordinazione viene disposta all'ultimo momento. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto l'esistenza della premeditazione sulla base della circostanza che l'omicida, pur non avendo preordinato i mezzi per l'esecuzione del delitto se non all'ultimo momento, una volta verificatasi la condizione ipotizzata per passare all'azione, aveva mentalmente programmato quest'ultima già qualche giorno prima dell'esecuzione e, pertanto, aveva potuto disporre di un tempo sufficientemente ampio per recedere dal proposito delittuoso).
Cass. civ. n. 10819/1994
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 c.p. nella parte in cui, punendo con la pena dell'ergastolo ipotesi meno gravi di quelle originariamente punite con la pena di morte dall'art. 576 stesso codice — ora anch'esse punite con la pena dell'ergastolo in virtù dell'abolizione della pena di morte — attuerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore nei confronti di coloro che commettono reati meno gravi, in quanto spetta esclusivamente al legislatore stabilire per ciascun reato la pena appropriata, con il solo limite stabilito dall'art. 27 Cost. in tema di divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e di finalità rieducative, ma senza che l'abolizione della pena di morte debba comportare la creazione di una nuova scala di disvalori e di pene; con degrado delle pene previste per ciascun reato ad una pena di livello o entità inferiore.
Cass. civ. n. 7205/1994
Se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l'estensione. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso dell'altrui premeditazione, la sua volontà aderiva al progetto, investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che così vada interpretato l'art. 118 c.p., pur dopo la L. 7 febbraio 1990, n. 19 con la quale esso è stato modificato).
Cass. civ. n. 65/1994
In tema di omicidio, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso, al pari dell'aggravante dell'uso di sostanze venefiche, ricorre soltanto quando esso provochi direttamente la morte e non anche quando costituisca una mera modalità dell'azione, come quando la sostanza venga utilizzata per assopire la vittima ponendola in condizione di non poter utilmente reagire.
Cass. civ. n. 10359/1993
L'agguato di per sé attiene alle modalità di esecuzione del delitto, per cui tale elemento non basta per dimostrare la premeditazione, essendo necessario che risulti che il reato sia stato deliberato in uno spazio di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa consentendone il recesso. Infatti, la circostanza aggravante della premeditazione è configurabile qualora sussistano i due elementi, cronologico ed ideologico, elementi che debbono sussistere in concreto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha osservato che i giudici di merito hanno ritenuto l'agguato alla vittima designata elemento sufficiente per la ritenuta aggravante, esclusivamente valutando le modalità di esecuzione del fatto ed omettendo ogni rilievo circa l'elemento cronologico).
Cass. civ. n. 7266/1993
Anche circostanze verificatesi successivamente alla commissione del delitto - quali, nella specie, l'abbandono dell'arma dell'omicidio in un cassonetto d'immondizie ed il recarsi al lavoro dopo il fatto di reato - possono essere probatoriamente valorizzate ai fini della positiva affermazione dell'aggravante della premeditazione allorquando si inseriscono in una situazione fattuale (preordinazione di agguato ai danni della vittima concretizzatosi nell'attesa della stessa protrattasi per un ragguardevole lasso di tempo, certa causale determinata da propositi di vendetta) che rivela il mantenimento nel tempo del proposito criminoso e trova conferma nelle azioni poste in essere successivamente all'omicidio, che in tale contesto denotano nell'agente lucidità e perfetto governo del proprio comportamento.
Cass. civ. n. 2611/1993
È configurabile l'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva la decisione già presa. Non osta, pertanto, all'esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato l'esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, giacché il dolo condizionato non è idoneo di per sé ad escludere la premeditazione.