Art. 577 – Codice penale – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
1) contro l'ascendente o il discendente [540 75] anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2) col mezzo di sostanze venefiche , ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [291], o contro un affine [78] in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19974/2013
Non osta alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo. (Fattispecie in cui l'omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riallacciare il rapporto di convivenza con il reo).
Cass. civ. n. 47250/2011
In tema di omicidio volontario, non è sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza della predisposizione di un agguato, perché quest'ultima attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante.
Cass. civ. n. 12875/2009
La circostanza aggravante della premeditazione, che implica l'esistenza del dolo intenzionale, non è applicabile al concorrente chiamato a rispondere di un reato diverso da quello voluto, la cui condotta in riguardo al reato diverso non può essere qualificata dal dolo, neppure nella forma meno intensa del dolo eventuale.
Cass. civ. n. 337/2009
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica ) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica ).
Cass. civ. n. 7766/2008
Il dolo «condizionato» è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento.
Cass. civ. n. 8121/2007
Rientra nella competenza del giudice di pace il reato di lesioni personali (art. 582, comma secondo, c.p.), sia o meno aggravato ai sensi dell'art. 577, comma secondo, c.p. (fatto commesso in danno del coniuge); tale circostanza non può, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia, come nella specie, convivente more uxorio ed il trattamento sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. b) D.L.vo n. 274 del 2000 che, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l) c.p.p., può essere, sussistendone i presupposti, rideterminato dalla stessa Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 21956/2005
I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono ove la decisione di uccidere sia stata adottata senza la specifica individuazione dei vari bersagli e senza l'accurata organizzazione delle varie aggressioni.
Cass. civ. n. 24733/2004
In tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell'aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa.
Cass. civ. n. 15023/2004
Ai limitati fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'omicidio prevista dall'art. 577 n. 1 c.p. (fatto commesso contro l'ascendente o il discendente), la filiazione naturale della vittima — equiparata a quella legittima, ai sensi dell'art. 540, comma primo, c.p. — può essere accertata anche in contrasto con lo status di figlio legittimo formalmente spettante alla stessa vittima, nulla rilevando in contrario che il comma secondo del citato art. 540 preveda che anche in sede penale il rapporto di filiazione illegittima sia stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile.
Cass. civ. n. 29921/2002
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 1, n. 2 c.p., l'espressione “mezzo insidioso” indica quello che, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo nascosto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa. (Fattispecie in tema di lesioni personali volontarie, procurate appiccando il fuoco allo zerbino di ingresso dell'abitazione della vittima).
Cass. civ. n. 8346/1997
In materia di valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti (art. 118 c.p.), la premeditazione (che attiene all'intensità del dolo sotto il profilo del perdurare nel tempo, all'interno del soggetto, di una risoluzione criminosa irrevocabile) può essere estesa al coimputato — che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva — solo qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori.
Cass. civ. n. 7627/1996
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della persistente previsione dell'ergastolo da parte dell'art. 577 c.p. per talune ipotesi di omicidio aggravato nonostante che la stessa pena risulti contemplata dall'art. 576 stesso codice per altre ipotesi di omicidio aggravato, relativamente alle quali originariamente era prevista la pena di morte. Invero in tema di sanzioni penali il principio di eguaglianza non può essere inteso nel senso che a ciascuna fattispecie debba corrispondere una sanzione diversa da tutte le altre: pertanto, fatti salvi i casi di assoluta arbitrarietà, l'equiparazione quoad poenam sfugge ad ogni censura di legittimità.
Cass. civ. n. 3082/1996
In tema di omicidio (art. 575 c.p.), va affermata la distinzione tra mera preordinazione del delitto — intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente — e premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.) — intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida — del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine.
Cass. civ. n. 1910/1996
Non osta alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il soggetto agente condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto atto a porre in crisi la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo: indispensabile è che quest'ultimo abbia preso una decisione preventiva caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur ipotizzando che uno specifico avvenimento possa annullare il programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l'esito finale, già perfetto nelle sue caratteristiche penalmente rilevanti.
Cass. civ. n. 12787/1995
In tema di omicidio premeditato, il nesso tra elemento psicologico ed elemento cronologico può esistere anche se la preordinazione viene disposta all'ultimo momento. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto l'esistenza della premeditazione sulla base della circostanza che l'omicida, pur non avendo preordinato i mezzi per l'esecuzione del delitto se non all'ultimo momento, una volta verificatasi la condizione ipotizzata per passare all'azione, aveva mentalmente programmato quest'ultima già qualche giorno prima dell'esecuzione e, pertanto, aveva potuto disporre di un tempo sufficientemente ampio per recedere dal proposito delittuoso).
Cass. civ. n. 10819/1994
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 c.p. nella parte in cui, punendo con la pena dell'ergastolo ipotesi meno gravi di quelle originariamente punite con la pena di morte dall'art. 576 stesso codice — ora anch'esse punite con la pena dell'ergastolo in virtù dell'abolizione della pena di morte — attuerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore nei confronti di coloro che commettono reati meno gravi, in quanto spetta esclusivamente al legislatore stabilire per ciascun reato la pena appropriata, con il solo limite stabilito dall'art. 27 Cost. in tema di divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e di finalità rieducative, ma senza che l'abolizione della pena di morte debba comportare la creazione di una nuova scala di disvalori e di pene; con degrado delle pene previste per ciascun reato ad una pena di livello o entità inferiore.
Cass. civ. n. 65/1994
In tema di omicidio, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso, al pari dell'aggravante dell'uso di sostanze venefiche, ricorre soltanto quando esso provochi direttamente la morte e non anche quando costituisca una mera modalità dell'azione, come quando la sostanza venga utilizzata per assopire la vittima ponendola in condizione di non poter utilmente reagire.
Cass. civ. n. 10359/1993
L'agguato di per sé attiene alle modalità di esecuzione del delitto, per cui tale elemento non basta per dimostrare la premeditazione, essendo necessario che risulti che il reato sia stato deliberato in uno spazio di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa consentendone il recesso. Infatti, la circostanza aggravante della premeditazione è configurabile qualora sussistano i due elementi, cronologico ed ideologico, elementi che debbono sussistere in concreto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha osservato che i giudici di merito hanno ritenuto l'agguato alla vittima designata elemento sufficiente per la ritenuta aggravante, esclusivamente valutando le modalità di esecuzione del fatto ed omettendo ogni rilievo circa l'elemento cronologico).
Cass. civ. n. 7266/1993
Anche circostanze verificatesi successivamente alla commissione del delitto - quali, nella specie, l'abbandono dell'arma dell'omicidio in un cassonetto d'immondizie ed il recarsi al lavoro dopo il fatto di reato - possono essere probatoriamente valorizzate ai fini della positiva affermazione dell'aggravante della premeditazione allorquando si inseriscono in una situazione fattuale (preordinazione di agguato ai danni della vittima concretizzatosi nell'attesa della stessa protrattasi per un ragguardevole lasso di tempo, certa causale determinata da propositi di vendetta) che rivela il mantenimento nel tempo del proposito criminoso e trova conferma nelle azioni poste in essere successivamente all'omicidio, che in tale contesto denotano nell'agente lucidità e perfetto governo del proprio comportamento.
Cass. civ. n. 2611/1993
È configurabile l'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva la decisione già presa. Non osta, pertanto, all'esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato l'esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, giacché il dolo condizionato non è idoneo di per sé ad escludere la premeditazione.
Cass. civ. n. 10330/1992
La circostanza di cui all'art. 61 n. 2 c.p. è compatibile con quella ipotizzata dall'art. 577 n. 1 c.p. (abuso del rapporto di paternità), stante il diverso fondamento oggettivo e la diversa ratio che differenziano le due fattispecie circostanziali, poiché la prima è basata su una situazione di fatto esistente tra imputato e persona offesa, mentre la seconda ha il suo fondamento nel rapporto di parentela che unisce la vittima all'agente.
Cass. civ. n. 8057/1992
In tema di omicidio, la circostanza aggravante della premeditazione può risultare incompatibile con il vizio di mente nella sola ipotesi in cui venga a risultare null'altro che una manifestazione dell'infermità psichica da cui è affetto l'imputato, nel senso che il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità.
Cass. civ. n. 7948/1992
Non può ravvisarsi ipotesi alcuna di incompatibilità fra il mancato accertamento del movente di un omicidio e la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, posto che questa ultima può ben essere dimostrata, e quindi legittimamente ritenuta sussistente prendendo a base la ricostruzione delle modalità di consumazione del delitto, indipendentemente dal fatto che venga individuato il motivo per cui esso è stato commesso.
Cass. civ. n. 5441/1992
L'aggravante della premeditazione implica un elemento ideologico, consistente nel perdurare di una conduzione criminosa, e un elemento cronologico rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, di un lasso di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e consentirne il recesso. Conseguentemente, essa non è esclusa dall'occasionalità del momento di consumazione del delitto, qualora si colleghi a una precisa causale che rivela come il proposito criminoso sia stato mantenuto nel tempo da parte del reo.
Cass. civ. n. 297/1992
Le circostanze aggravanti previste dall'art. 577, primo comma, n. 1 e cpv., c.p., seppure soggettive ai sensi dell'art. 70, primo comma n. 2, c.p., se conosciute o ignorate per colpa, si comunicano al concorrente. Invero i rapporti tra colpevole e offeso previsti dall'art. 577 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 575 stesso codice qualificano il delitto in termini di gravità tali che la coscienza etica comune che ne ha sempre avvertito la maggiore rimproverabilità non solo in considerazione del rapporto che lega offensore e offeso, ma anche perché in tal senso l'omicidio (che è fratricidio, matricidio, uxoricidio, ecc.) offende i valori etico sociali che oggi sono tutelati dagli artt. 29 e 30 della Costituzione.
Cass. civ. n. 8128/1991
In tema di premeditazione, per la ricorrenza dell'elemento cronologico è necessario che tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminale sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo, la cui durata in termini minimi non è determinabile con esattezza, in quanto si richiede che il reo, nell'intervallo tra determinazione ed esecuzione del delitto, abbia avuto modo di riflettere.
Cass. civ. n. 345/1991
In tema di premeditazione, se il movente del delitto non è da solo sufficiente a dimostrarla o ad escluderla, tuttavia esso può e deve essere tenuto presente come elemento indiziante.
Cass. civ. n. 122/1990
L'indagine introspettiva è utile ed ordinario strumento di rilevazione dei processi mentali variamente pertinenti al reato e perciò anche di quello relativo alla premeditazione, composto da una pluralità di pulsioni e di ideazioni, anche contrapposte, che si combinano in aggregazioni non necessariamente omogenee ed anzi variabili nel tempo, dalle quali il proposito iniziale può uscire confermato o revocato; nel che è indubbia, e va perciò accertata, l'influenza orientatrice della capacità psichica e della strutturazione caratteriale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso esclusione della premeditazione criticata sostenendosi, fra l'altro, l'incongruenza di riferimenti alla sfera soggettiva, la S.C. ha osservato che l'indagine in tal senso ha preso in considerazione la condotta di vita e la stessa personalità dell'imputato di omicidio quale manifestatasi nel delitto e fuori del delitto, desumendone, con criterio di ragionevolezza, l'identikit di giovane superficiale ispirato ad una concezione elementarmente edonistica della vita, dall'incerta ed indefinita fisionomia psico-intellettiva, probabilmente incapace di fermo e grave proposito, ancorché capace di concepirlo e, in definitiva, di soggetto non sicuramente in grado di gestire nel tempo, e con tenace determinazione, risoluzione criminosa di rilevante portata).
Cass. civ. n. 17589/1989
La premeditazione consiste in un fatto interiore di non agevole accertamento, sicché va necessariamente desunta da fatti estrinseci, tra i quali si colloca anche l'anticipata manifestazione del proposito delittuoso, ma altresì la causale, la preordinazione dei mezzi, la ricerca dell'occasione più favorevole, le modalità di esecuzione del delitto.
Cass. civ. n. 920/1968
Insidia vuol dire inganno preparato nascostamente per danneggiare o recare offesa a qualcuno ed è sinonimo di tranello, imboscata. Per estensione si intende, poi, per insidia ogni pericolo nascosto, onde mezzo insidioso è quello che, o per la sua natura ingannevole, o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un siffatto pericolo, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa.