Cass. pen. n. 8141 del 21 luglio 1992

Testo massima n. 1


Non occorre l'autenticazione della sottoscrizione (prevista soltanto per il caso di spedizione a mezzo del servizio postale), quando l'atto di impugnazione di una parte privata sia presentato in cancelleria da un incaricato, ai sensi dell'art. 582, comma 1, c.p.p.

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