Cass. pen. n. 428 del 8 marzo 1993

Testo massima n. 1


Il collaboratore addetto all'ufficio di segreteria del pubblico ministero è istituzionalmente legittimato, nell'ambito delle sue mansioni, alla presentazione, presso la cancelleria del giudice, di atti d'impugnazione proposti dallo stesso pubblico ministero. Pertanto, ai fini della validità di detta presentazione, non è necessario che egli sia munito di apposito mandato.

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