14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1456 del 8 febbraio 1994
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, l’acquiescenza è istituto di carattere generale che — pur occupandosene il codice di procedura penale a proposito del pubblico ministero — deve essere esteso anche alle parti private, per il carattere disponibile del diritto di impugnazione. La formale dichiarazione dell’imputato che «rinuncia ai termini di legge» avverso la sentenza di appello e richiede che la stessa «passi in giudicato» integra acquiescenza, che produce l’estinzione del diritto di impugnazione con effetto immediato e definitivo, sicché è inammissibile l’impugnazione eventualmente proposta dal difensore.
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