Cass. pen. n. 1110 del 19 giugno 2000

Testo massima n. 1


Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, quando la motivazione della sentenza sia depositata successivamente alla lettura in udienza del dispositivo (art. 585, comma 2, lett. a c.p.p.), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 128 c.p.p.

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