Cass. pen. n. 3135 del 20 novembre 1999

Testo massima n. 1


Anche per i provvedimenti abnormi valgono i termini per l'impugnazione di cui all'art. 585 c.p.p. Infatti l'abnormità del provvedimento, in quanto anomalia che si caratterizza solo per la radicale antinomia con i principi generali dell'ordinamento giuridico, deve essere denunziata con gli stessi mezzi e forme e nei medesimi termini perentori stabiliti per far valere qualsiasi altro vizio o nullità, secondo le norme che disciplinano l'impugnazione ordinaria.

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