Cass. pen. n. 5694 del 3 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Nel caso di sentenze camerali pronunciate in primo grado o in grado di appello a seguito di giudizio abbreviato, il giudice ha due diverse possibilità qualora l'imputato ed il suo difensore siano presenti: dare lettura del dispositivo subito dopo l'udienza oppure riservare la comunicazione della decisione e depositarla insieme alla motivazione nel termine previsto. Nel primo caso gli effetti della lettura sono del tutto identici a quelli che si verificano nei procedimenti ordinari e, pertanto, se la motivazione viene depositata entro il quindicesimo giorno, opera una presunzione legale di conoscenza del suo contenuto, sicché il termine di trenta giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. b), c.p.p. comincia a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla data predetta. Se, invece, per l'assenza delle parti o per decisioni del giudice, non viene data lettura del dispositivo, resta fermo l'obbligo del deposito nei termini e della successiva notificazione dell'avviso, con la conseguenza che il termine di trenta giorni decorre dalla data della notificazione dell'avviso.
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