Cass. pen. n. 40259 del 28 ottobre 2008
Testo massima n. 1
Il termine per proporre l'impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo c.p.p., a favore dell'imputato contumace.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi