Cass. pen. n. 45739 del 26 novembre 2003
Testo massima n. 1
I motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esulare dall'ambito assegnato a motivi nuovi di appello la deduzione in essi, da parte dell'imputato, di essere responsabile di furto e di essere affetto da cleptomania, dopo l'affermazione, in quelli principali, di estraneità al fatto di ricettazione contestato, per il quale aveva riportato condanna).