Cass. pen. n. 45739 del 26 novembre 2003

Testo massima n. 1


I motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), c.p.p. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esulare dall'ambito assegnato a motivi nuovi di appello la deduzione in essi, da parte dell'imputato, di essere responsabile di furto e di essere affetto da cleptomania, dopo l'affermazione, in quelli principali, di estraneità al fatto di ricettazione contestato, per il quale aveva riportato condanna).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE