Cass. pen. n. 29322 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 - Ricorso per cassazione - Mancanza di firma digitale del difensore - Conseguenze - Inammissibilità - Malfunzionamento della firma digitale per caso fortuito o forza maggiore - Assimilabilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15672 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6
Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 2
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