Cass. pen. n. 2400 del 17 settembre 1996
Testo massima n. 1
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza non è causa di inammissibilità del gravame qualora le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, quale ad esempio la censura sul denegato accoglimento di questioni preliminari proposte dall'imputato ed oggetto di ordinanza emessa in dibattimento, impugnabile soltanto con la sentenza.