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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2021 del 22 gennaio 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2021 del 22 gennaio 2004

Testo massima n. 1

Alla luce di quanto stabilito dal secondo comma del novellato art. 111 Cost. deve ritenersi che anche le ordinanze dichiarative dell’inammissibilità delle impugnazioni debbano essere pronunciate non de plano ma nell’osservanza del principio del contraddittorio. [ Nella specie, trattavasi di declaratoria di inammissibilità, per tardività, della richiesta di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo ].

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