Cass. pen. n. 29340 del 19 aprile 2023

Testo massima n. 1


TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza proposta da difensore non cassazionista - Inammissibilità - Ragioni - Sanabilità - Esclusione.


È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista, considerato che essa deve essere proposta da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, senza che detto "deficit" possa essere sanato dalla proposizione di motivi nuovi e memorie, ex art. 611 cod. proc. pen., da parte di difensore iscritto al predetto albo, trattandosi di vizio radicale inficiante i motivi originari, per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e dovendosi evitare il surrettizio spostamento in avanti dei termini di proposizione dell'istanza.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 32829 del 2006

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

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