Cass. pen. n. 29342 del 21 marzo 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA - IN GENERE - Opere in conglomerato cementizio armato - Contravvenzione sanzionante la mancanza del certificato di collaudo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, con l'utilizzo del termine "chiunque", sanziona, per la mancanza del certificato di collaudo, sia chi ha realizzato l'opera, sia chi si è limitato a utilizzarla, posto che è del tutto ragionevole punire il proprietario che utilizza o consente l'utilizzazione a terzi della costruzione non collaudata, trattandosi del soggetto che si avvantaggia di tale uso e che, al contempo, è tenuto "ex lege" a conseguire il certificato di collaudo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22291 del 2011

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 27
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 75

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