Cass. civ. n. 29421 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Onere probatorio del creditore resistente - Prove costituende - Modalità di indicazione - Produzione di nuovi documenti con memoria di costituzione - Ammissibilità.


In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 15344 del 2016

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

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