Cass. civ. n. 29424 del 24 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Diritti edificatori perequativi e compensativi - Differenza - Rilevanza dei primi ai fini della determinazione del valore venale – Sussistenza - Fondamento.


Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26895 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2643 n. 2
Cod. Civ. art. 1350
Costituzione art. 42
Costituzione art. 117 CORTE COST.
Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

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