Cass. pen. n. 29537 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Delitto di illegale detenzione di armi - Elementi differenziali rispetto al delitto di omessa consegna di armi - Indicazione.


In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, ai sensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto di possederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge il soggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, ai sensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute, indicando nel dettaglio termini, luogo e modalità della consegna.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1418 del 1998

Normativa correlata

Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Legge 02/10/1967 num. 895 art. 3
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 39
Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 40

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