Cass. pen. n. 35979 del 25 ottobre 2002
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione, il termine perentorio di trenta giorni ai fini della presentazione dell'istanza per la concessione della misura alternativa alla detenzione decorre - a seguito delle modifiche dell'art. 656, comma 5, c.p.p. per effetto del D.L. n. 341 del 2000, conv. dalla legge n. 4 del 2001 - dalla valida notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato ed al difensore. Ne consegue che è nulla ed improduttiva di effetti la notifica dei suddetti provvedimenti al condannato presso lo studio professionale del difensore, ancorché il condannato abbia ivi eletto domicilio nel procedimento di cognizione in quanto detta elezione vale per ogni stato e grado del giudizio ma dopo la sua conclusione, con la pronuncia della sentenza irrevocabile, cessa di avere efficacia e non è più utilizzabile per la fase esecutiva.
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