Cass. pen. n. 13 del 25 luglio 1995

Testo massima n. 1


Una volta che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso, per un termine non inferiore a quello di cinque giorni previsto dall'art. 656, comma secondo, c.p.p., l'esecuzione dell'ordine di carcerazione non preceduto dall'intimazione a costituirsi in carcere, viene meno qualsiasi interesse del condannato a far valere la nullità dell'ordine medesimo perché emesso in luogo dell'ingiunzione stessa.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi