Cass. pen. n. 8720 del 26 febbraio 2004
Testo massima n. 1
L'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma quinto, c.p.p., è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi. Pertanto di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di pena per altra causa.