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Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 373 del 1 aprile 1994

Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 373 del 1 aprile 1994

Testo massima n. 1

Il pubblico ministero presso la pretura non è legittimato a proporre impugnazione avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta di conversione della pena pecuniaria, atteso che il magistrato di sorveglianza è organo del tribunale.

Testo massima n. 2

L’impossibilità di esecuzione del decreto di conversione delle pene pecuniarie comporta, ai sensi degli artt. 102 e 108, L. n. 689 del 1981, la riconversione in pena detentiva che va richiesta dal pubblico ministero competente per l’esecuzione alla magistratura di sorveglianza.

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