Cass. pen. n. 7034 del 11 luglio 1996

Testo massima n. 1


In tema di aggravanti costituisce motivo futile la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta antigiuridica. Ne consegue che la peculiare caratteristica del motivo futile, il quale non attiene alla sfera intellettiva o volitiva, bensì a quella morale, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l'azione delittuosa, che suscita un senso di riprovazione da parte della generalità delle persone tra cui vive ed agisce il soggetto attivo del reato. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione in relazione all'omicidio di un sindaco ad opera di un soggetto in età avanzata - e che aveva trascorso oltre trenta anni in carcere - ritenendo che questi, a seguito di provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'amministrazione comunale, tra cui l'interruzione dell'erogazione di un sussidio e due ingiunzioni di pagamento del canone relativo all'acqua consumata, avesse agito perché mosso non da motivazioni futili o banali ed inconsistenti secondo la coscienza collettiva, bensì dal timore di perdere beni per lui indispensabili per motivi da riportarsi, secondo la sua distorta valutazione, al sindaco).

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