Cass. civ. n. 29655 del 25 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI Esclusione dell’associato - Impugnazione - Accertamento del giudice - Oggetto - Circostanze estranee al contenuto della delibera - Esclusione - Fondamento.


Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l'associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22605 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 24 com. 3

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