Cass. civ. n. 29738 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Verbale di accertamento infrazione codice della strada – Ricorso al Prefetto – Acquisizione da parte del verbale della qualità di titolo esecutivo – In seguito al provvedimento espresso del prefetto che dichiari la tardività del ricorso amministrativo – Esclusione – In seguito alla mancata opposizione dinanzi al Prefetto nel termine perentorio previsto dalla legge – Sopravvenienza del provvedimento prefettizio che erroneamente dichiara l’inammissibilità per tardività del ricorso amministrativo – Rimedi – Opposizioni esecutive.
Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio che erroneamente ne dichiara l'inammissibilità per tardività, il trasgressore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Strada art. 204
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 23 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.