14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5097 del 8 novembre 1999
Testo massima n. 1
L’intervento di una causa estintiva del reato o della pena [ nella specie, la causa era costituita dall’avvenuta espiazione ] non fa venir meno l’interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire [ in assenza di precedenti condanne ostative ] la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]