Cass. civ. n. 29811/2017

Testo massima n. 1


In tema di diritto d'autore, l'attività di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - dà luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), rientrando quindi nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 633 del 1941L. 22/04/1941, n. 633, sicché laddove sia effettuata in difetto del suo preventivo consenso, essa costituisce violazione degli artt. 18 e 61 della ridetta l. n. 633 del 1941. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29811 del 12 dicembre 2017

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