Cass. pen. n. 3751 del 21 luglio 1995

Testo massima n. 1


Quando la disciplina del reato continuato viene applicata in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il giudice è privo del potere discrezionale relativo all'individuazione della violazione più grave. Quest'ultima, infatti, va ravvisata in tal caso nella violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave, in virtù del disposto dell'art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura.

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