Cass. civ. n. 29840 del 27 ottobre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE Abusiva concessione di credito - Legittimazione del curatore - Pregiudizio patrimoniale subito dalla società finanziata poi fallita - Sussistenza.
In tema di abusiva concessione di credito, sussiste la legittimazione del curatore fallimentare ad azionare la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita, in quanto l'organo concorsuale in parola è gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.