Cass. pen. n. 29873 del 24 marzo 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo - Esclusione.


In tema di affidamento in prova terapeutico, prevedendo la condizione di accesso alla misura che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 23279 del 2021

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

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