Cass. pen. n. 29873 del 24 marzo 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova terapeutico - Condizioni - Pena detentiva da espiare non superiore a quattro anni per titolo comprensivo anche di reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo - Esclusione.
In tema di affidamento in prova terapeutico, prevedendo la condizione di accesso alla misura che la pena detentiva inflitta o ancora da espiare sia contenuta nel limite di sei anni ovvero di quattro anni, se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all'art. 4-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, non è consentita la scissione virtuale del cumulo, in caso di pena da espiare superiore ai quattro anni, al fine di imputare quella già espiata ai reati in questione.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.