Cass. civ. n. 2990 del 01 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 - Irretroattività - Utilizzabilità come prova presuntiva di redditi non dichiarati relativi a precedenti anni di imposta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di accertamento tributario, ove non sia applicabile ratione temporis la presunzione legale relativa di evasione, posta dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, stante la sua natura sostanziale e non procedimentale, l'Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, con riferimento all'anno di imposta 2007, aveva rigettato la domanda del contribuente esclusivamente sulla base della presunzione legale di evasione, ritenendo che questa avesse natura meramente procedimentale).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 33893 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2
Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

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