Cass. civ. n. 2992 del 01 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Nullità dei contratti di lavoro a termine conclusi con la pubblica amministrazione, per mancanza di forma scritta ad substantiam - Conseguenze - Agevolazione probatoria in merito al "danno comunitario" - Sussistenza - Fondamento.


Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 446 del 2021

Normativa correlata

Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 all. 1 art. 5
Legge Reg. Sicilia 04/04/1996 num. 16 art. 46
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28

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