Cass. pen. n. 20240 del 23 maggio 2002

Testo massima n. 1


La definizione del reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza avverso il provvedimento del direttore dell'istituto penitenziario in materia di colloqui e conversazioni telefoniche deve avvenire con provvedimento de plano e non all'esito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p., in quanto la n. 26 del 1999 della Corte cost., dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della L. 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui essi non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti del detenuto, nel richiamare la necessità di un intervento legislativo ad hoc, ha escluso la possibilità di una pronuncia additiva, sul rilievo che nessuno dei procedimenti «tipici» previsti dalla legge, compreso in essi quello di sorveglianza, può essere considerato un rimedio giurisdizionale di carattere generale, tale da poter essere esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo.

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