Cass. pen. n. 1715 del 28 aprile 1995
Testo massima n. 1
Davanti al magistrato di sorveglianza le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza, di guisa che legittimato a proporre impugnazione avverso un suo provvedimento è il P.M. presso il tribunale e non quello presso la pretura. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso la pretura circondariale avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza).