Cass. pen. n. 2151 del 8 giugno 1994

Testo massima n. 1


Non è dovuto l'avviso dell'udienza, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura alternativa, al professionista che era stato difensore di fiducia del detenuto nel procedimento relativo alla concessione della misura, ma non specificamente investito di mandato nel procedimento per la revoca. (Nella specie è stato ritenuto sufficiente l'avviso dato al difensore nominato d'ufficio).

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